ConvenzioneSez. II

Art. 40

Interruzione della prescrizione

In vigore dal 18 set 1980
. (Interruzione della prescrizione) La richiesta di assunzione del procedimento penale interrompe la prescrizione nello Stato richiesto. La prescrizione si interromperà nel momento in cui la richiesta di assunzione del procedimento penale sarà stata inviata allo Stato richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo