Convenzione›Sez. II
Art. 40
Interruzione della prescrizione
In vigore dal 18 set 1980
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(Interruzione della prescrizione)
La richiesta di assunzione del procedimento penale interrompe la prescrizione nello Stato richiesto. La prescrizione si interromperà nel momento in cui la richiesta di assunzione del procedimento penale sarà stata inviata allo Stato richiesto.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-40