ConvenzioneSez. II

Art. 35

Spese

In vigore dal 18 set 1980
. (Spese) 1) Le spese risultanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria in materia penale sono a carico della Parte Contraente sul territorio della quale esse si sono verificate. 2) Le spese risultanti dal trasferimento provvisorio di una persona in stato di detenzione sul territorio della Parte Contraente richiesta sono a carico della Parte Contraente richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-35

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