Convenzione›Sez. II
Art. 33
Comparizione di persone detenute
In vigore dal 18 set 1980
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(Comparizione di persone detenute)
1) Se si rende necessario che un Tribunale di una delle Parti Contraenti ascolti come testimone o esperto una persona in stato di detenzione sul territorio dell'altra Parte Contraente o che stia scontando in tale Paese una pena limitativa della libertà, quest'ultima Parte può, su richiesta presentata per via diplomatica, consegnare provvisoriamente per il suo esame tale persona, purchè essa sia consenziente.
2) La persona consegnata resterà in stato di detenzione e sarà immediatamente tradotta in carcere dopo l'esame. In questo caso tale persona ha diritto anche alla protezione menzionata all', comma 1.
3) Alle condizioni menzionate ai commi 1 e 2, nonché all' comma 1, può essere consentito anche il transito di persona detenuta in uno Stato terzo o che stia scontando in esso una pena limitativa della libertà.
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