ConvenzioneSez. II

Art. 32

Protezione dei testimoni e degli esperti

In vigore dal 18 set 1980
. (Protezione dei testimoni e degli esperti) 1) Non può essere instaurato un procedimento penale nè può essere effettuato un arresto nei confronti di un testimone o di un esperto che, indipendentemente dalla sua nazionalità, si sia presentato volontariamente, dietro citazione del tribunale della Parte richiesta, davanti al tribunale della Parte Contraente richiedente, nè per il reato che motiva il procedimento penale, nè per altro reato commesso prima di passare la frontiera della Parte Contraente richiedente e, contro tale testimone o esperto, la condanna pronunciata sul territorio della Parte Contraente richiedente non può essere eseguita. 2) La protezione indicata al comma 1 cessa se il testimone o perito non ha lasciato, pur avendo la possibilità di farlo, il territorio della Parte Contraente richiedente entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui il Tribunale l'ha informato che la sua presenza non era più necessaria. 3) Le spese della comparizione personale del testimonio o del perito sono a carico della Parte Contraente richiedente. Nella rogatoria di notifica della citazione sarà indicato l'ammontare da versare al testimone o perito per le spese sostenute in relazione al viaggio ed al soggiorno all'estero; sarà indicato inoltre l'ammontare versato a titolo di anticipo. 4) I testimoni possono chiedere il rimborso del loro mancato guadagno ed i periti un onorario per la perizia.
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