Convenzione›Sez. II
Art. 36
Presa a carico del procedimento penale
In vigore dal 18 set 1980
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(Presa a carico del procedimento penale)
Nel caso in cui un cittadino di uno degli Stati Contraenti abbia commesso sul territorio dell'altro Stato Contraente un reato punibile giudizialmente in entrambi gli Stati Contraenti, lo Stato in cui il reato è stato commesso potrà, attraverso le vie previste all', richiedere all'altro Stato Contraente di farsi carico del relativo procedimento penale.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-36