ConvenzioneSez. II

Art. 39

Informazione sul risultato del procedimento penale

In vigore dal 18 set 1980
. (Informazione sul risultato del procedimento penale) 1) Lo Stato richiesto informerà lo Stato richiedente, per le vie previste all' delle disposizioni adottate a seguito della richiesta nonché del risultato del procedimento penale, e, se è il caso, vi allegherà l'originale dell'atto giudiziale, la sua copia o fotocopia autenticata della sentenza definitiva. 2) Gli eventuali diritti dello Stato richiesto o di una terza persona sugli oggetti consegnati rimarranno inalterati. Gli atti e gli oggetti consegnati saranno restituiti nel più breve tempo possibile.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-39

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