Convenzione›Sez. II
Art. 39
Informazione sul risultato del procedimento penale
In vigore dal 18 set 1980
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(Informazione sul risultato del procedimento penale)
1) Lo Stato richiesto informerà lo Stato richiedente, per le vie previste all' delle disposizioni adottate a seguito della richiesta nonché del risultato del procedimento penale, e, se è il caso, vi allegherà l'originale dell'atto giudiziale, la sua copia o fotocopia autenticata della sentenza definitiva.
2) Gli eventuali diritti dello Stato richiesto o di una terza persona sugli oggetti consegnati rimarranno inalterati. Gli atti e gli oggetti consegnati saranno restituiti nel più breve tempo possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-39