Convenzione›Sez. II
Art. 38
Richiesta di assunzione del procedimento
In vigore dal 18 set 1980
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(Richiesta di assunzione del procedimento)
La richiesta di assunzione del procedimento penale dovrà contenere una esposizione sommaria dei fatti a cui occorre allegare:
a) l'incartamento originale o la copia o la fotocopia autenticate di esso nonché gli oggetti che possono servire come prove;
b) a titolo di informazione le norme della legislazione in vigore nello Stato richiedente applicabili al reato commesso;
c) inoltre, nel caso di reati contro la sicurezza della circolazione stradale, le norme della circolazione stradale necessarie alla valutazione del reato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-38