Convenzione›Sez. II
Art. 24
Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
.
(Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria)
Le autorità giudiziarie delle Parti contraenti trasmetteranno le proprie richieste di assistenza giudiziaria - purchè la presente Convenzione non contenga altre disposizioni - per una Parte tramite il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana, per l'altra Parte tramite il Ministero della Giustizia o il Procuratore Generale della Repubblica Popolare Ungherese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-24