ConvenzioneSez. II

Art. 24

Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria

In vigore dal 18 set 1980
. (Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria) Le autorità giudiziarie delle Parti contraenti trasmetteranno le proprie richieste di assistenza giudiziaria - purchè la presente Convenzione non contenga altre disposizioni - per una Parte tramite il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana, per l'altra Parte tramite il Ministero della Giustizia o il Procuratore Generale della Repubblica Popolare Ungherese.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-24

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