ConvenzioneSez. II

Art. 22

Obbligo di assistenza giudiziaria

In vigore dal 18 set 1980
(Obbligo di assistenza giudiziaria) Le Autorità giudiziarie delle Parti contraenti si presteranno assistenza reciproca in materia penale.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-22

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