Convenzione›Sez. II
Art. 22
Obbligo di assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
(Obbligo di assistenza giudiziaria)
Le Autorità giudiziarie delle Parti contraenti si presteranno assistenza reciproca in materia penale.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-22