Convenzione›Sez. I
Art. 20
Rapporti con altri accordi internazionali
In vigore dal 18 set 1980
(Rapporti con altri accordi internazionali)
Le disposizioni della presente sezione non inficiano gli accordi internazionali che regolano l'estradizione in materie particolari e di cui i due Stati contraenti sono Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-20