Convenzione›Sez. I
Art. 15
Informazione sul risultato del procedimento penale
In vigore dal 18 set 1980
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(Informazione sul risultato del procedimento penale)
La Parte richiedente dovrà informare la Parte richiesta del risultato del procedimento penale celebrato nei confronti della persona estradata. Se sarà stata emessa una sentenza definitiva contro la persona estradata, dovrà esserne inviata copia all'altra Parte Contraente. Questo obbligo riguarda anche i casi indicati all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-15