Convenzione›Sez. II
Art. 28
Mancanza di indirizzo o di competenza
In vigore dal 18 set 1980
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(Mancanza di indirizzo o di competenza)
1) Allorchè l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale il documento deve, essere notificato non è indicato in maniera precisa o è sbagliato, il tribunale richiesto accerterà, se possibile, l'indirizzo esatto.
2) Se il Tribunale richiesto non ha competenza ad eseguire la rogatoria, dovrà trasmettere la lettera contenente la rogatoria al Tribunale competente se quest'ultimo si trova nel Paese. Il Tribunale richiesto ne informerà direttamente il tribunale richiedente.
Storico versioni
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