Convenzione›Sez. II
Art. 31
Rifiuto di assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
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(Rifiuto di assistenza giudiziaria)
L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:
a) se la richiesta si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta reati politici, oppure reati connessi a reati politici, oppure reati fiscali, militari, valutari, doganali o previsti dalla legislazione sulla stampa o comunque non costituenti reati comuni;
b) se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia suscettibile di pregiudicare la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico od altri interessi fondamentali del proprio Paese.
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