ConvenzioneSez. I

Art. 7

Arresto della persona di cui è chiesta l'estradizione

In vigore dal 18 set 1980
. (Arresto della persona di cui è chiesta l'estradizione) 1) Ricevuta la domanda di estradizione corrispondente alle condizioni della Convenzione, la Parte Contraente richiesta adotterà senza indugi le misure atte a rintracciare la persona di cui è richiesta l'estradizione e, se necessario, procederà al suo arresto. 2) Se i dati comunicati non sono sufficienti per l'esecuzione della domanda di estradizione, la Parte Contraente richiesta chiederà il completamento della domanda indicando le parti mancanti. La Parte Contraente richiesta potrà Fissare alla Parte Contraente richiedente un termine di due mesi al massimo per tale scopo; su domanda motivata della Parte Contraente richiedente il termine potrà essere prorogato al massimo di un mese. 3) Se la Parte Contraente richiedente non provvede al completamento richiesto nel termine fissato al comma 2, la persona di cui è domandata l'estradizione sarà scarcerata. In questo caso è sempre ammessa una nuova domanda di estradizione.
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