Convenzione›Sez. I
Art. 2
Oggetto dell'estradizione
In vigore dal 18 set 1980
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(Oggetto dell'estradizione)
1) Saranno soggetti a estradizione:
a) gli individui perseguiti per reati punibili dalle leggi delle Parti contraenti con una pena massima di almeno due anni di reclusione o con una pena più grave;
b) gli individui che, per reati punibili dalle leggi delle due Parti contraenti sono stati condannati definitivamente dai Tribunali dello Stato richiedente ad una pena non inferiore ai sei mesi di reclusione.
2) In caso di richieste di estradizione relativa a più reati, alcuni dei quali non rispondenti alle condizioni menzionate nei commi precedenti per quel che concerne l'entità della pena, la Parte contraente richiesta può consentire l'estradizione per tutti i reati.
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