ConvenzioneSez. I

Art. 1

Obbligo di estradizione

In vigore dal 18 set 1980
N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare Ungherese Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati la estradizione, nonché l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale hanno convenuto di concludere a questo proposito una convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Ministro della giustizia; Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese: S. E. MIHALY KOROM, Ministro della giustizia. I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: . (Obbligo di estradizione) Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, dietro richiesta, secondo le norme ed alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e delle norme di procedura del loro diritto interno, gli individui perseguiti o condannati dalle Autorità giudiziarie dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-1

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