Convenzione›Sez. I
Art. 1
Obbligo di estradizione
In vigore dal 18 set 1980
N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE
di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare Ungherese
Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati la estradizione, nonché l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale hanno convenuto di concludere a questo proposito una convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
S. E. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Ministro della giustizia;
Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese:
S. E. MIHALY KOROM, Ministro della giustizia.
I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
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(Obbligo di estradizione)
Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, dietro richiesta, secondo le norme ed alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e delle norme di procedura del loro diritto interno, gli individui perseguiti o condannati dalle Autorità giudiziarie dell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-1