ConvenzioneSez. I

Art. 5

Reati politici

In vigore dal 18 set 1980
. (Reati politici) L'estradizione non sarà concessa nei seguenti casi: 1) quando il reato per il quale essa è richiesta è considerato dallo Stato richiesto come un reato politico o come un fatto connesso a tale reato; 2) quando la persona di cui è stata richiesta l'estradizione ha ricevuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto; 3) quando l'estradizione non è compatibile con gli altri obblighi internazionali dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-5

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