Convenzione›Sez. I
Art. 5
Reati politici
In vigore dal 18 set 1980
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(Reati politici)
L'estradizione non sarà concessa nei seguenti casi:
1) quando il reato per il quale essa è richiesta è considerato dallo Stato richiesto come un reato politico o come un fatto connesso a tale reato;
2) quando la persona di cui è stata richiesta l'estradizione ha ricevuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto;
3) quando l'estradizione non è compatibile con gli altri obblighi internazionali dello Stato richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;511#art-c-5