Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977. 44 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
sezione I ESTRADIZIONE
Art. 1 Obbligo di estradizione Art. 2 Oggetto dell'estradizione Art. 3 Limiti soggettivi all'estradizione Art. 4 Eccezioni all'obbligo di estradizione Art. 5 Reati politici Art. 6 Domande d'estradizione e documenti a sostegno Art. 7 Arresto della persona di cui è chiesta l'estradizione Art. 8 Arresto provvisorio Art. 9 Esecuzione della domanda di estradizione Art. 10 Consegna dell'individuo Art. 11 Consegna rinviata o condizionata Art. 12 Concorso di domanda di estradizione Art. 13 Limiti alla chiamata in causa della persona estradata Art. 14 Esclusione dell'applicazione della pena capitale Art. 15 Informazione sul risultato del procedimento penale Art. 16 Consegna di oggetto Art. 17 Estradizione in transito Art. 18 Modalità di comunicazione Art. 19 Spese Art. 20 Rapporti con altri accordi internazionali Art. 21 Limiti temporali sezione II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 22 Obbligo di assistenza giudiziaria Art. 23 Oggetto dell'assistenza giudiziaria Art. 24 Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria Art. 25 Richiesta di assistenza giudiziaria Art. 26 Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria Art. 27 Notifica di atti e di documenti Art. 28 Mancanza di indirizzo o di competenza Art. 29 Attestato di notifica Art. 30 Impossibilità di esecuzione Art. 31 Rifiuto di assistenza giudiziaria Art. 32 Protezione dei testimoni e degli esperti Art. 33 Comparizione di persone detenute Art. 34 Comunicazione di estratti del casellario giudiziario Art. 35 Spese Art. 36 Presa a carico del procedimento penale Art. 37 Obbligo della presa a carico del procedimento Art. 38 Richiesta di assunzione del procedimento Art. 39 Informazione sul risultato del procedimento penale Art. 40 Interruzione della prescrizione sezione III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 ARTICOLO 41. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno s Art. 42 ARTICOLO 42. 1) La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio de Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360