LEGGE·n. 412·5 giugno 1974
Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.
Vigente dal 10 settembre 1974 75 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DefinizioniArt. 2Sostanze sottoposte a controlloArt. 3Modifiche del campo d'applicazione del controlloArt. 4Obblighi di carattere generaleArt. 5Gli organi internazionali di controlloArt. 6Spese degli Organi internazionali di controlloArt. 7Revisione delle decisioni e raccomandazioni della CommissioneArt. 8Funzioni della CommissioneArt. 9Composizione dell'OrganoArt. 10Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'OrganoArt. 11Regolamento interno dell'OrganoArt. 12Applicazione del regime delle stimeArt. 13Applicazione del regime delle statisticheArt. 14Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzioneArt. 15Rapporti dell'OrganoArt. 16SegretariatoArt. 17Amministrazione specialeArt. 18Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generaleArt. 19Stime del fabbisogno di stupefacentiArt. 20Statistiche da fornire all'OrganoArt. 21Limitazione della fabbricazione e dell'importazioneArt. 22Disposizione speciale applicabile alla coltivazioneArt. 23Organismi nazionali per l'oppioArt. 24Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionaleArt. 25Controllo della paglia di papaveroArt. 26L'albero della coca e la foglia di cocaArt. 27Disposizioni supplementari relative alle foglie di cocaArt. 28Controllo della cannabisArt. 29FabbricazioneArt. 30Commercio e distribuzioneArt. 31Disposizioni speciali relative al commercio internazionaleArt. 32Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali.Art. 33Detenzione di stupefacentiArt. 34Misure di sorveglianza e ispezioneArt. 35Lotta contro il traffico illecitoArt. 36Disposizioni penaliArt. 37Sequestro e confiscaArt. 38Trattamento dei tossicomaniArt. 39Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzioneArt. 40Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesioneArt. 41Entrata in vigoreArt. 42Applicazione territorialeArt. 43Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31Art. 44Abrogazione dei precedenti trattati internazionaliArt. 45Disposizioni transitorieArt. 46DenunciaArt. 47EmendamentiArt. 48ControversieArt. 49Riserve transitorieArt. 50Altre riserveArt. 51Notifichecompilazione protocolloProtocollo
Art. 1Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unicaArt. 2Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5.Art. 3Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unicaArt. 4Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unicaArt. 5Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unicaArt. 6Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unicaArt. 7Nuovo articolo 14-bisArt. 8Emendamento all'articolo 16 della convenzione unicaArt. 9Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unicaArt. 10Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unicaArt. 11Nuova articolo 21-bisArt. 12Emendamento all'articolo 22 della convenzione unicaArt. 13Emendamento all'articolo 35 della convenzione unicaArt. 14Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unicaArt. 15Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titoloArt. 16Nuovo articolo 38-bisArt. 17Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesioneArt. 18Entrata in vigoreArt. 19Effetto dell'entrata in vigoreArt. 20Disposizioni transitorieArt. 21RiserveArt. 22