Protocollo

Art. 5

Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica

In vigore dal 25 set 1974
Emendamento all', paragrafo 5 della convenzione unica L', paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue: 5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermerà in seguito nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-5

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Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo