Protocollo
Art. 5
Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica
In vigore dal 25 set 1974
Emendamento all', paragrafo 5
della convenzione unica
L', paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:
5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermerà in seguito nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-5