Protocollo

Art. 7

Nuovo articolo 14-bis

In vigore dal 25 set 1974
Nuovo articolo 14-bis Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l' della convenzione unica. Articolo 14-bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterrà più opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell', raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo