Protocollo

Art. 11

Nuova articolo 21-bis

In vigore dal 25 set 1974
Nuovo articolo 21-bis Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l' della convenzione unica: Articolo 21-bis - Limitazione della produzione d'oppio. - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sarà organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell', della quantità d'oppio che sarà prodotta. 2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformità con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformità al paragrafo 1 f) dell' non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere ai fini leciti in virtù delle stime relative, e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo può, dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che sarà prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell' per il primo anno in cui tale detrazione sarà tecnicamente applicabile, tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avrà sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovrà entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avrà ricevuto notifica. 3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrerà in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione. 4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell'. 5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terrà conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-11

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Nuova articolo 21-bis (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo