Convenzione
Art. 21
Limitazione della fabbricazione e dell'importazione
In vigore dal 25 set 1974
Limitazione della fabbricazione e dell'importazione
1. La quantità totale di ogni stupefacente prodotta ed importata da un paese o territorio qualsiasi nel corso di un dato anno non dovrà essere superiore alla somma dei seguenti elementi:
a) la qualità consumata, nel limite della stima corrispondente, a fini medici e scientifici;
b) la quantità utilizzata, nel limite della stima corrispondente, in vista della produzione di altri stupefacenti, di preparati di cui alla tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
c) la quantità esportata;
d) la quantità depositata in magazzino al fine di portare questo al livello specificato nella stima corrispondente;
e) la quantità acquistata, nel limite della stima corrispondente, per fabbisogni speciali.
2. Dalla somma degli elementi elencati al paragrafo 1, verrà detratta la quantità che sarà stata requisita ed immessa sul mercato lecito, nonché la quantità prelevata dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
3. Se l'Organo constata che la quantità prodotta ed importata nel corso di un determinato anno supera la somma delle quantità elencate al paragrafo 1, tenuto conto delle detrazioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedenza così accertata che esisterà alla fine dell'anno sarà detratta l'anno seguente, dalle quantità che devono essere prodotte od importate, nonché dal totale delle valutazioni di cui al paragrafo 2 dell'.
4. a) Se dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni () risulta che la quantità esportata verso un qualsiasi paese o territorio supera il totale delle stime relative a tale paese o territorio quale esso è precisato dal paragrafo 2 dell', aumentato delle quantità dichiarate esportate e detraendo le eccedenze accertate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Organo può darne comunicazione agli Stati che, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.
b) Dal ricevimento di tale comunicazione, le Parti non autorizzeranno più, durante l'anno in corso, alcuna nuova esportazione dello stupefacente in oggetto verso il paese o territorio in causa, tranne:
i) nel caso in cui una stima supplementare sarà stata fornita per tale paese o territorio per quanto concerne sia qualsiasi quantità importata in eccedenza sia la quantità supplementare
richiesta; o
ii) nei casi eccezionali in cui l'esportazione è, secondo il parere del governo del paese esportatore, indispensabile per la cura dei malati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-21