Convenzione

Art. 22

Disposizione speciale applicabile alla coltivazione

In vigore dal 25 set 1974
Disposizione speciale applicabile alla coltivazione Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, è a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizione speciale applicabile alla coltivazione (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo