Art. 22 · Disposizione speciale applicabile alla coltivazione
Convenzione

Art. 22

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Disposizione speciale applicabile alla coltivazione

In vigore dal 25 set 1974
Disposizione speciale applicabile alla coltivazione Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, è a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-22