Convenzione
Art. 19
Stime del fabbisogno di stupefacenti
In vigore dal 25 set 1974
Stime del fabbisogno di stupefacenti
1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritto, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:
a) Le quantità di stupefacenti consumati a fini medici e scientifici;
b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31
dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; e
d) La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali.
2. Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell', il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente sarà la somma delle quantità specificate ai commi a) b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma e) del paragrafo 1.
3. Ogni Stato potrà fornire nel corso dell'anno le stime supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.
4. Le Parti faranno conoscere all'Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle stime e le modifiche che si saranno potute apportate a tale metodo.
5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell', le stime non dovranno essere superate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-19