Convenzione
Art. 18
Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale
In vigore dal 25 set 1974
Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale
1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare:
a) un rapporto annuale relativo alla esecuzione della convenzione in ogni suo territorio;
b) di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i Regolamenti promulgati al fine di dare applicazione alla presente convenzione;
c) tutte le precisazioni che la Commissione chiederà sulle questioni di traffico illecito, ed in particolare i dettagli di ogni operazione di traffico illecito scoperta che potranno avere importanza sia per il più chiaro accertamento che forniscono sulle fonti di approvvigionamento di stupefacenti per il traffico illecito, che per le quantità in questione o per il metodo usato dai
trafficanti illegali; e
d) i nomi ed indirizzi delle autorità amministrative autorizzate a rilasciare le autorizzazioni od i certificati d'esportazione ed importazione.
2. Le Parti forniranno le informazioni previste dal paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate ed utilizzando quei formulari di cui la Commissione potrà chiedere l'uso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-18