Convenzione
Art. 13
Applicazione del regime delle statistiche
In vigore dal 25 set 1974
Applicazione del regime delle statistiche
1. L'Organo fisserà il modo e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite come previsto dall' e indicherà, a tal fine, i formulari.
2. L'Organo esaminerà le statistiche al fine di determinare se le Parti ed ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente convenzione.
3. L'Organo potrà chiedere le informazioni supplementari che riterrà necessarie al fine di completare tali statistiche o chiarire l'indicazione che ivi si trova.
4. L'Organo non sarà competente a formulare quesiti o ad esprimere opinioni circa le statistiche relative agli stupefacenti, richieste per le necessità particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-13