Convenzione

Art. 8

Funzioni della Commissione

In vigore dal 25 set 1974
Funzioni della Commissione La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare: a) a modificare le tabelle in conformità con l'; b) a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso: c) a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico; d) ad attirare l'attenzione degli Stati che noti sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformità con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-8

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Funzioni della Commissione (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo