Convenzione

Art. 5

Gli organi internazionali di controllo

In vigore dal 25 set 1974
Gli organi internazionali di controllo Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali organi dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-5

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Gli organi internazionali di controllo (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo