Art. 5 · Gli organi internazionali di controllo
Convenzione

Art. 5

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Gli organi internazionali di controllo

In vigore dal 25 set 1974
Gli organi internazionali di controllo Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali organi dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-5