Convenzione

Art. 3

Modifiche del campo d'applicazione del controllo

In vigore dal 25 set 1974
Modifiche del campo d'applicazione del controllo 1. Se una Parte o l'organizzazione mondiale della sanità è in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa invierà al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa. 2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica e le informazioni che egli riterrà pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica è stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanità. 3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia già elencata nella tabella I o tabella II. i) Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilità di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I; ii) In attesa della sua decisione, presa in virtù del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione; iii) Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che tale sostanza può dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa è trasformabile in stupefacente, ne informerà la Commissione, la quale potrà allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II. 4. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che un preparato non può, a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non è facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, potrà inserire tale preparato nella tabella III. 5. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che uno stupefacente di cui alla tabella I può con particolare facilità dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non è compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, inserire tale stupefacente nella tabella IV. 6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall'azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, modificare l'una o l'altra tabella, sia: a) trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o dalla tabella II alla tabella I; o b) cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso. 7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo. La decisione entrerà in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione. 8 a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sarà sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. Tale domanda sarà presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti. b) Il Segretario generale farà pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e a tutte le Parti, che inviterà a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio. c) Il Consiglio potrà confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso deciderà in ultima istanza. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo. d) In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione resterà in vigore. 9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-3

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