Convenzione

Art. 2

Sostanze sottoposte a controllo

In vigore dal 25 set 1974
Sostanze sottoposte a controllo 1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a determinati stupefacenti, gli stupefacenti di cui alla tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente convenzione e, in particolare, alle misure previste dai seguenti articoli: 4 (paragrafo C), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37. 2. Gli stupefacenti di cui alla tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti di cui alla tabella I, eccetto che alle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell', per quanto riguarda il commercio al dettaglio. 3. I preparati diversi da quelli di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti che essi contengono, ma le valutazioni () e le statistiche () diverse da quelle che si riferiscono a tali stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell' (paragrafo 2, c) e dell' (paragrafo 1 b, ii) non saranno applicate. 4. I preparati di cui alfa tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II, salvo che i paragrafi 1. b), e da 3 a 15 dell' non saranno applicati e che per le valutazioni () e le statistiche () le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 5. Gli stupefacenti di cui alla tabella IV saranno ugualmente inclusi nella tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella, e inoltre: a) le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che riterranno necessarie a causa di proprietà particolarmente dannose degli stupefacenti previsti; e b) le Parti dovranno, se, a loro avviso, la situazione nel loro paese è tale che ciò sia il mezzo più idoneo per proteggere la salute pubblica, proibire la produzione, la fabbricazione, l'esportazione o l'utilizzazione di tali stupefacenti, ad eccezione delle quantità che potranno essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, inclusi gli esami chimici con i suddetti stupefacenti, che dovranno aver luogo sotto la diretta sorveglianza e controllo della suddetta Parte ed essere subordinata a tale sorveglianza e controllo. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sotto posto alle disposizioni degli , la foglia di coca alle disposizioni degli e il cannabis alle disposizioni dell'. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dagli -24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28. 8. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottoporre a misure di sorveglianza nella maggior misura possibile le sostanze che non sono previste dalla presente convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti. 9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente convenzione agli stupefacenti che sono convenientemente impiegati nell'industria a fini diversi da medici o scientifici, a condizione: a) che esse adottino misure al fine di impedire, ricorrendo a procedimenti adeguati di denaturazione o ad altri mezzi, che gli stupefacenti così impiegati possano dar luogo ad abusi o causare effetti dannosi (, paragrafo 3) e che in pratica la sostanza nociva possa essere estratta; e b) che esse dimostrino nelle informazioni statistiche () di fornire la quantità di stupefacente così impiegata.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-2

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