Convenzione

Art. 28

Controllo della cannabis

In vigore dal 25 set 1974
Controllo della cannabis 1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovrà applicare il regime di controllo previsto dall' per quel che è disposto per il controllo del papavero da oppio. 2. La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura. 3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-28

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