Convenzione
Art. 30
Commercio e distribuzione
In vigore dal 25 set 1974
Commercio e distribuzione
1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o più aziende di Stato.
b) Le Parti:
i) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti;
ii) sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si può effettuare detto commercio e distribuzione.
Tuttavia per i preparati non sarà necessariamente richiesta una licenza.
c) Le disposizioni di cui ai commi a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attività terapeutiche e scientifiche, e che agiscano nell'esercizio di tali funzioni.
2. Inoltre le Parti:
a) impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle predette persone debitamente autorizzate, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato;
b) i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica.
Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attività terapeutica;
ii) se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le quali prescrivono gli stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti, sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorità amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati.
3. È auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanità.
4. Se una Parte ritiene che tale misura è necessaria ed opportuna, esigerà che qualunque confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile. Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovrà essere contrassegnato da questo doppio filo rosso.
5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale.
L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potrà non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio nè alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.
Storico versioni
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