Convenzione

Art. 34

Misure di sorveglianza e ispezione

In vigore dal 25 set 1974
Misure di sorveglianza e ispezione Le Parti esigeranno: a) che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un'azienda di Stato creata in conformità alla presente convenzione, abbiano le qualità necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni delle leggi e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione, b) che le autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantità di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (, paragrafo 2, comma b) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-34

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