Convenzione

Art. 38

Trattamento dei tossicomani

In vigore dal 25 set 1974
Trattamento dei tossicomani 1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento. 2. Se la tossicomania costituisce un grave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, è auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-38

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