Convenzione
Art. 36
Disposizioni penali
In vigore dal 25 set 1974
Disposizioni penali
1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerate infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e semprechè le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.
2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:
a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;
ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;
iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e
iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.
b) È auspicabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e nella parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate casi di estradizione ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludere tra le Parti e siano considerati casi di estradizione tra le Parti che non subordineranno l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocità. Resta inteso tuttavia che l'estradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e che la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di procedere all'arresto del delinquente o di rifiutare di accordare l'estradizione se le autorità competenti considerano l'infrazione non sufficientemente grave.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudicherà le norme di diritto penale di una Parte in materia di giurisdizione.
4. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in materia di competenza dalla legislazione penale di ciascuna Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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