Convenzione

Art. 37

Sequestro e confisca

In vigore dal 25 set 1974
Sequestro e confisca Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall' o destinati a commettere quell'infrazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-37

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