Convenzione
Art. 40
Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione
In vigore dal 25 set 1974
Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma,
alla ratifica e all'adesione
1. La presente convenzione, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Stato che il Consiglio può invitare a divenire Parte.
2. La presente convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.
3. La presente convenzione sarà sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Storico versioni
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