Convenzione
Art. 45
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 set 1974
Disposizioni transitorie
1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione è prevista dall' saranno esercitate provvisoriamente, dalla data della entrata in vigore della presente convenzione (, paragrafo 1), secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della convenzione citata al comma c) dell', così come è stata emendata e dall'Organo di controllo creato in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della convenzione citata al comma d) dell', così come è stato emendato.
2. Il Consiglio fisserà la data in cui entrerà in funzione il nuovo Organo menzionato all'. A tale data il predetto Organo assumerà le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell'Organo di controllo citato al paragrafo 1, nei confronti degli Stati che sono Parti dei trattati elencati all' e che non sono Parti della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-45