Convenzione

Art. 47

Emendamenti

In vigore dal 25 set 1974
Emendamenti 1. Ciascuna Parte potrà proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le relative motivazioni dovranno essere comunicati al Segretario generale che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere: a) sia di convocare una conferenza, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite, per esaminare l'emendamento proposto; b) sia di domandare alle Parti se accettano l'emendamento proposto e di invitarle eventualmente a presentare al Consiglio le loro osservazioni al riguardo. 2. Se un progetto di emendamento, distribuito secondo quanto previsto dal paragrafo 1, b) del presente articolo, non viene respinto da alcuna Parte entro i 18 mesi che seguono la sua comunicazione, esso entrerà immediatamente in vigore. Se tuttavia tale progetto viene respinto da una Parte, il Consiglio potrà decidere tenendo conto delle osservazioni delle Parti, se sia opportuno convocare una conferenza incaricata di esaminare il predetto emendamento.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-47

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Emendamenti (Art. 47 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo