Convenzione

Art. 50

Altre riserve

In vigore dal 25 set 1974
Altre riserve 1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto dall' o dai seguenti paragrafi. 2. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, fare delle riserve sulle seguenti disposizioni della presente convenzione: paragrafi 2 e 3 dell'; paragrafo 2 dell'; paragrafi 1 e 2 dell'; comma b) del paragrafo 1 dell'; e . 3. Qualsiasi Stato che desidera diventare Parte della convenzione ma che vuole essere autorizzato a fare altre riserve oltre quelle enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all' può informare il Segretario generale di questa intenzione. Salvo che allo scadere dei 12 mesi che seguono la data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito prima dello scadere del predetto periodo non abbiano sollevato delle obiezioni, la riserva sarà considerata autorizzata, restando inteso tuttavia che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni su questa riserva non dovranno assumersi, nei riguardi dello Stato che l'ha formulata, l'obbligo giuridico derivante dalla presente convenzione, sul quale verte la riserva. 4. Lo Stato che avrà fatto delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento e mediante notifica scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo