Convenzione

Art. 46

Denuncia

In vigore dal 25 set 1974
Denuncia 1. Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (, paragrafo 1) qualsiasi Parte, a nome proprio o a nome di un territorio che rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell', potrà denunciare la presente convenzione, depositando a tal fine uno strumento presso il Segretario generale. 2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del 1° luglio o a tale data, essa avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta nell'anno successivo prima del 1° luglio o a tale data. 3. La presente convenzione non sarà più valida qualora, a seguito di denunzie notificate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, non siano rispettate le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-46

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Denuncia (Art. 46 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo