Convenzione

Art. 43

Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31

In vigore dal 25 set 1974
Territori ai sensi degli 1. Qualsiasi Parte può notificare al Segretario generale che ai sensi degli uno dei suoi territori è diviso in due o più territori, o che due o più suoi territori sono raggruppati in uno solo. 2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli . 3. Qualsiasi notifica fatta in virtù del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-43

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Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo