Convenzione
Art. 43
Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31
In vigore dal 25 set 1974
Territori ai sensi degli
1. Qualsiasi Parte può notificare al Segretario generale che ai sensi degli uno dei suoi territori è diviso in due o più territori, o che due o più suoi territori sono raggruppati in uno solo.
2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli .
3. Qualsiasi notifica fatta in virtù del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-43