Convenzione

Art. 48

Controversie

In vigore dal 25 set 1974
Controversie 1. Se sorge tra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta. 2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-48

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