Convenzione
Art. 48
48 / 73Controversie
In vigore dal 25 set 1974
Controversie
1. Se sorge tra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta.
2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-48