Convenzione

Art. 9

Composizione dell'Organo

In vigore dal 25 set 1974
Composizione dell'Organo 1. L'Organo si compone di undici membri scelti dal Consiglio come segue: a) tre membri esperti in medicina, farmacologia o farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità; b) otto membri scelti da una lista di persone designate dai Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri. 2. I membri dell'Organo devono essere persone che per la loro competenza, imparzialità e disinteresse, ispirano la fiducia generale. Per la durata del loro mandato non devono avere altre occupazioni nè svolgere alcuna attività di natura tale da impedire loro di esercitare con imparzialità le loro funzioni. Il Consiglio adotta, di concerto con l'Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la completa indipendenza tecnica di quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni. 3. Il Consiglio, rispettando il principio di una equa rappresentanza geografica, deve tener conto dell'interesse esistente e far entrare nell'Organo, in proporzione equa, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano rapporti con detti paesi.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-9

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