Convenzione

Art. 6

Spese degli Organi internazionali di controllo

In vigore dal 25 set 1974
Spese degli Organi internazionali di controllo L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterrà equo.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-6

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Spese degli Organi internazionali di controllo (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo