Convenzione
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 set 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961
PREAMBOLO
Le Parti,
Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanità,
Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti è indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure volute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo,
Riconoscendo che la tossicomania è un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanità,
Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello,
Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali,
Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirate a fini comuni,
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione,
Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungerle tali fini,
Convengono su quanto segue:
Definizioni
1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:
a) il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;
b) il termine "cannabis" indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;
c) l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;
d) l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;
e) il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;
f) l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;
g) il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;
h) il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
i) il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;
j) il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;
k) l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite;
l) l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;
m) i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;
n) il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;
o) l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;
p) il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio;
q) l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L;
r) espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;
s) il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;
t) il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono:
u) le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all';
v) l'espressione "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
w) l'espressione "scorte speciali" indica le quantità di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessità speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione "necessità speciali" deve intendersi conseguentemente;
x) il termine "scorte" indica la quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate:
I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio;
II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio;
III) All'esportazione; ma non include le quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio da:
IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche;
V) In quanto scorte speciali.
y) Il termine "territorio" indica qualsiasi parte di uno Stato che è considerata come una entità distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'. Tale definizione non si applica al termine "territorio" così come è adoperato negli .
2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sarà considerato consumato allorchè sarà stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola "consumo" va intesa conformemente a questa definizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-1